Presunto innocente, cronaca del caso Perruzza - Capitolo 24
Un saggio di Angelo De Nicola
24. RESPINTO IL RICORSO DI PERRUZZA CONTRO LA CORTE
18. 1. 1991
Non sono incompatibili i due giudici della Corte d'Assise dell'Aquila chiamati a costituire il collegio “togato” per giudicare Michele Perruzza. In meno di due giorni, la Corte d'Appello aquilana ha rigettato l'istanza di ricusazione del presidente Antonio Villani e del giudice a latere Romolo Como, presentata in apertura dell'udienza dai difensori di Perruzza, gli avvocati Leonardo Casciere e Domenico Buccini. E' stata una decisione lampo, presa mercoledì pomeriggio e depositata ieri mattina in cancelleria.
D'altra parte il collegio della Corte d'Appello (Vinci, Podo e Trapazzo) non ha dovuto pensarci molto su. La Corte era stata già chiamata a pronunciarsi, a metà dello scorso ottobre, su un caso analogo riguardante la nota vicenda del “giallo al vetriolo”.
Come era avvenuto in quell'occasione, i legali di Perruzza hanno fatto presente alla Corte che i due componenti della Corte d'Assise avevano fatto parte del Tribunale della Libertà e quindi avevano non solo preso una decisione sulla vicenda ma anche esaminato alcuni atti del Pubblico ministero (ad esempio, gli interrogatori del figlio tredicenne del muratore e della moglie) poi confluiti nel “fascicolo del dibattimento”.
Ciò in netto contrasto hanno sostenuto i legali di Perruzza, col principio cardine del nuovo codice di procedura penale che impone la “terzietà” del giudice del dibattimento, ovvero il momento in cui si formano le prove.
Secondo la Corte, invece, non c'è incompatibilità poiché il codice la prevede soltanto per il giudice «che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento» o per quello «che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare».
In sostanza, al di là delle «sentenze e delle decisioni propriamente di merito (il rinvio a giudizio), la normativa non prevede incompatibilità per i provvedimenti adottati nel corso delle indagini preliminari. Questo per un motivo pratico, spiega nelle motivazioni la Corte d'Appello, illustrato nella stessa “Relazione” al nuovo codice: si è tenuto conto del fatto che nei piccoli Tribunali per il limitato numero di magistrati sarebbe materialmente impossibile garantire numerosi e diversi collegi giudicanti.
Se dunque non è espressamente prevista l'incompatibilità, resta in piedi il dubbio se tale norma sia o meno incostituzionale per la semplice considerazione che nei Tribunali di grandi dimensioni, il principio garantista del nuovo codice potrebbe applicarsi e in quelli piccoli no. Perciò la difesa di Perruzza potrebbe decidere di presentare un'eccezione di incostituzionalità alla ripresa del dibattimento, fissato per il 5 marzo prossimo o di proporre un ricorso per Cassazione (entro 15 giorni dalla notifica) contro il rigetto della loro istanza di ricusazione. Infine, la difesa potrebbe anche decidere di percorrere entrambe le strade, della Cassazione e dell'eccezione di incostituzionalità.
Ma in entrambi i casi e soprattutto nel secondo, si rischia di allungare in maniera sensibile la detenzione “in attesa di giudizio” di Michele Perruzza, in cella da 144 giorni e da, ieri, di nuovo trasferito nel carcere di Pesaro.
«Innanzitutto dobbiamo parlare col nostro assistito e con i suoi familiari - ha commentato ieri pomeriggio l'avvocato Buccini - quindi decideremo che cosa fare... ».
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